Safeguarding nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Linee Guida del CONI

1. La grande sfida del Safeguarding

La disciplina del c.d. Safeguarding introduce obblighi – che di seguito si illustreranno più nel dettaglio - che pongono ogni associazione e società sportiva di fronte a un bivio.

Da un lato c’è la strada, troppo spesso battuta, dell’adempimento degli obblighi di legge fine a sé stesso, tanto per non incorrere in sanzioni. Due paginette di codice etico, la nomina di un soggetto estratto a sorte come safeguarding officer, la creazione di un indirizzo mail, ed il safeguarding è fatto.

Dall’altro lato, c’è l’opportunità di cristallizzare e pubblicizzare i grandi valori dello sport, che già permeano l’attività di tanti atleti, allenatori ed educatori: l’inclusione, la non discriminazione, la protezione dei più deboli, l’aiuto reciproco per il raggiungimento di obiettivi comuni.

Valori che, appresi nel mondo dello sport, ciascun atleta potrebbe utilmente portare nella società, arricchendola.

Certo è che soltanto la seconda strada consente di centrare i due grandi obiettivi perseguiti dalla nuova disciplina: il primo, di natura generale, di proteggere i minori e le persone vulnerabili da ogni forma di abuso, maltrattamento e sfruttamento all’interno dell'ambito sportivo, promuovendo ambienti sicuri e sani, il secondo, di impatto più particolare ma certo vitale per ogni associazione e società sportiva, di prevenire e contrastare in modo tempestivo la commissione dei reati presupposto o minimizzare i danni eventualmente arrecati alla società, potenziare la governance e tutelare la reputazione dell’ente.

2. Le norme del Codice di Giustizia Sportiva, i modelli organizzativi ed i codici di condotta

L’art. 16 del d.lgs. 39/2021 (Codice di Giustizia Sportiva) impone:

  • alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva ed alle Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, di “redigere (…) le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale”;
  • alle Associazioni ed alle Società sportive dilettantistiche, nonché alle Società sportive professionistiche di “predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi”.

Si delinea così, anche all’esito della pubblicazione delle linee guida del CONI, la necessità per associazioni e società sportive di predisporre:

  • Codici di Condotta: viene richiesto alle associazioni di adottare un codice di condotta chiaro e vincolante, che delinei comportamenti inappropriati e indichi le misure disciplinari in caso di violazioni.​
  • Modelli organizzativi o Linee Guida: Le linee guida includono protocolli per la segnalazione e la gestione di abusi e altre situazioni critiche, con l'obbligo di notifica immediata alle autorità competenti.

Modelli organizzativi e codici di condotta avrebbero dovuto essere predisposti e pubblicati entro il 31 agosto 2024.

3. Le Linee Guida del CONI e la nomina del safeguarding officer

In ossequio alle previsioni di legge, il CONI ha introdotto delle linee guida specifiche per la tutela dei minori e degli adulti a rischio nelle associazioni sportive dilettantistiche, finalizzate a garantire una maggiore responsabilizzazione delle associazioni e dei loro membri.

Con le sue linee guida, il CONI ha, da un lato, meglio precisato gli adempimenti previsti dalla legge e, dall’altro, dettagliato le misure per la segnalazione e la gestione degli incidenti che ciascuna società ed associazione deve prendere. Tra le principali indicazioni, troviamo:

  • Designazione del safeguarding officer: la delibera della Giunta Nazionale CONI n. 255 del 255 del 25.7.2023 sancisce l’obbligo di nominare un responsabile contro di abusi, le violenze e le discriminazioni, sia a tutela dei minorenni, sia a tutela dei maggiori di età. Si tratta di un soggetto, dotato di specifiche competenze in materia di discriminazione e abusi, oltre che di gestione delle irregolarità in ambito sportivo, cui le vittime possano rivolgersi per segnalare ogni genere di irregolarità o incidenti e che offra il maggior grado di sicurezza e tutela possibile.
  • Formazione sul Safeguarding: associazioni e società dovranno erogare corsi di formazione per istruttori, allenatori e dirigenti sportivi, affinché comprendano l’importanza del safeguarding e dei valori fondamentali cristallizzati nei codici etici e siano preparati a riconoscere e affrontare situazioni di rischio.

La nomina del safeguarding officer deve essere perfezionata nel termine del 31 dicembre 2024.

4. Prime conclusioni

L’attenzione verso il mondo dello sport da parte del legislatore mai come ora è ai massimi livelli, da quando finalmente il diritto sportivo è entrato in costituzione con la modifica dell’art. 33, il cui ultimo comma oggi sancisce che “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”.

Le nuove linee guida del CONI stanno spingendo verso una revisione della normativa relativa al safeguarding nell’ambito sportivo.

È dunque prevedibile – ed auspicabile - che, nei prossimi anni, il diritto sportivo manterrà un ruolo centrale e che le norme saranno ulteriormente rafforzate per garantire che tutti i contesti sportivi in Italia siano sicuri per i minori e per tutti i partecipanti.


Avv. Irene Margelli