La disciplina del c.d. Safeguarding introduce obblighi – che di seguito si illustreranno più nel dettaglio - che pongono ogni associazione e società sportiva di fronte a un bivio. Da un lato c’è la strada, troppo spesso battuta, dell’adempimento degli obblighi di legge fine a sé stesso, tanto per non incorrere in sanzioni. Due paginette di codice etico, la nomina di un soggetto estratto a sorte come safeguarding officer, la creazione di un indirizzo mail, ed il safeguarding è fatto. Dall’altro lato, c’è l’opportunità di cristallizzare e pubblicizzare i grandi valori dello sport, che già permeano l’attività di tanti atleti, allenatori ed educatori: l’inclusione, la non discriminazione, la protezione dei più deboli, l’aiuto reciproco per il raggiungimento di obiettivi comuni. Valori che, appresi nel mondo dello sport, ciascun atleta potrebbe utilmente portare nella società, arricchendola. Certo è che soltanto la seconda strada consente di centrare i due grandi obiettivi perseguiti dalla nuova disciplina: il primo, di natura generale, di proteggere i minori e le persone vulnerabili da ogni forma di abuso, maltrattamento e sfruttamento all’interno dell'ambito sportivo, promuovendo ambienti sicuri e sani, il secondo, di impatto più particolare ma certo vitale per ogni associazione e società sportiva, di prevenire e contrastare in modo tempestivo la commissione dei reati presupposto o minimizzare i danni eventualmente arrecati alla società, potenziare la governance e tutelare la reputazione dell’ente. L’art. 16 del d.lgs. 39/2021 (Codice di Giustizia Sportiva) impone: Si delinea così, anche all’esito della pubblicazione delle linee guida del CONI, la necessità per associazioni e società sportive di predisporre: Modelli organizzativi e codici di condotta avrebbero dovuto essere predisposti e pubblicati entro il 31 agosto 2024. In ossequio alle previsioni di legge, il CONI ha introdotto delle linee guida specifiche per la tutela dei minori e degli adulti a rischio nelle associazioni sportive dilettantistiche, finalizzate a garantire una maggiore responsabilizzazione delle associazioni e dei loro membri. Con le sue linee guida, il CONI ha, da un lato, meglio precisato gli adempimenti previsti dalla legge e, dall’altro, dettagliato le misure per la segnalazione e la gestione degli incidenti che ciascuna società ed associazione deve prendere. Tra le principali indicazioni, troviamo: La nomina del safeguarding officer deve essere perfezionata nel termine del 31 dicembre 2024. L’attenzione verso il mondo dello sport da parte del legislatore mai come ora è ai massimi livelli, da quando finalmente il diritto sportivo è entrato in costituzione con la modifica dell’art. 33, il cui ultimo comma oggi sancisce che “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”. Le nuove linee guida del CONI stanno spingendo verso una revisione della normativa relativa al safeguarding nell’ambito sportivo. È dunque prevedibile – ed auspicabile - che, nei prossimi anni, il diritto sportivo manterrà un ruolo centrale e che le norme saranno ulteriormente rafforzate per garantire che tutti i contesti sportivi in Italia siano sicuri per i minori e per tutti i partecipanti. Avv. Irene Margelli1. La grande sfida del Safeguarding
2. Le norme del Codice di Giustizia Sportiva, i modelli organizzativi ed i codici di condotta
3. Le Linee Guida del CONI e la nomina del safeguarding officer
4. Prime conclusioni
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